Vendita appartamento senza box di pertinenza: è possibile?

099.9739631 - 3804134588
Vai ai contenuti

Vendita appartamento senza box di pertinenza: è possibile?

M.T. Immobiliare - Manduria(Ta)
Pubblicato da M.T. Immobiliare · Lunedì 08 Apr 2024
Vendita appartamento senza box di pertinenza: è possibile?

Si può vendere un appartamento separatamente dal suo box di pertinenza? In realtà, le leggi al riguardo, sono più di una e si intrecciano fra loro con applicazioni e conseguenze diverse. La problematica è complessa, talvolta anche i notai cadono in errore.
A norma dell’art. 817 del Codice civile, le pertinenze sono «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa». Non sono, quindi, una parte essenziale dell’immobile, ma un accessorio importante, che ha un forte legame con il bene in quanto ne accresce il pregio e le funzionalità: è il caso dei box o dei posti auto assegnati in uso esclusivo al proprietario di quell’abitazione, ma anche delle cantine, delle soffitte, dei giardini e delle verande. La pertinenza si costituisce per volontà del proprietario del bene principale e di quelli accessori, che crea un vincolo di strumentalità tra il primo e i secondi. Non deve esserci necessariamente una contiguità fisica: ad esempio, un garage può essere situato anche a distanza di qualche isolato dall’appartamento al quale funge da pertinenza.

Di regola, secondo quanto stabilisce l’art. 818 del Codice civile, «gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici». Ciò significa che sarà il proprietario a decidere come disporre del bene immobile principale e delle sue pertinenze, ad esempio vendendo l’intero complesso in blocco oppure separatamente. Ai fini catastali, la vendita separata è agevolata dal fatto che le pertinenze immobiliari sono dotate di una propria categoria catastale autonoma e distinta da quella dell’immobile ad uso abitativo cui sono associate. Garage, box, autorimesse e posti auto scoperti sono compresi nella categoria catastale C/6, mentre tutte le abitazioni sono in classe A (sottocategorie da 1 a 11, a seconda della tipologia).

Quando si può vendere un appartamento senza il relativo box?
In linea generale, a partire dalla legge urbanistica del 1985, è possibile vendere un immobile senza le sue pertinenze (come i box auto), o viceversa. In passato, invece, la vendita divisa dei box auto o parcheggi dall’abitazione di cui essi erano pertinenza era vietata da una legge del 1942 e dalla successiva “legge ponte” del 1967, che imponevano un preciso rapporto tra cubatura dell’immobile e metratura del parcheggio ad esso riservato.
Ora, quindi, si può vendere un box auto in modo separato e distinto dall’abitazione, così come si può vendere solo la casa senza le sue pertinenze. È il proprietario a stabilire se e quando debba esistere e durare il «vincolo pertinenziale» delle cose accessorie rispetto al bene principale, e vendendo una di queste egli scinde volontariamente questo legame. Così, ad esempio, il proprietario può decidere di vendere un appartamento mantenendo la proprietà del box auto oppure può liberamente vendere quest’ultimo, ma conservando l’abitazione principale.

Parcheggi “Tognoli” e divieto di vendita separata
Esiste un’importante eccezione a questo principio generale. La legge Tognoli del 1989 ha fissato un vincolo tra gli appartamenti condominiali ed i relativi posti auto situati al pianterreno o nel sottosuolo dell’edificio: di conseguenza, non è possibile vendere questi parcheggi, garage e box separatamente dall’immobile al quale sono collegati. Questa normativa, però, si applica soltanto alle costruzioni posteriori al 1989, in quanto i parcheggi “Tognoli” obbligatori sono stati introdotti da tale legge, mentre per i fabbricati già esistenti rimane la libera commerciabilità separata.
Il discorso non finisce qui, perché una legge successiva  ha consentito il trasferimento separato della proprietà del box o del posto auto esclusivo se, contestualmente alla compravendita, esso viene adibito a pertinenza di un altro immobile situato nel medesimo Comune. Il divieto assoluto di compravendita separata delle pertinenze permane, invece, per i parcheggi costruiti in aree pubbliche su cui è stato costituito un diritto di superficie in favore degli edifici condominiali della zona (il fenomeno è comune per gli immobili costruiti da cooperative edilizie).



MT IMMOBILIARE
COSIMO TOMASELLI
Agente Immobiliare
P.Iva 02479120731
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEGUICI SU

MT IMMOBILIARE
COSIMO TOMASELLI
P.Iva 02479120731
SEGUICI SU

Torna ai contenuti