Come anticipare l’eredità ai figli
Pubblicato da M.T. Immobiliare · Giovedì 28 Mar 2024
Come anticipare l’eredità ai figli
Il genitore
che, ancora in vita, vuol anticipatamente dividere il proprio patrimonio tra i
figli, intestando loro i propri beni, può farlo evitando anche liti future e
pagando meno tasse.
Vediamo come.
Ci sono due
modi per intestare i propri beni ai figli:
- con il testamento;
- con atti di donazione quando ancora si è in vita.
Conviene di più la successione o la
donazione?
Sotto un
profilo fiscale, le due operazioni sono tassate allo stesso modo e quindi i
costi sono pressoché identici. Difatti:
- la donazione richiede l’atto notarile in presenza di due testimoni;
- la pubblicazione del testamento olografo richiede anch’essa l’atto notarile.
La successione
con testamento potrebbe creare però dei problemi all’atto della divisione.
Difatti, se nel testamento non si specifica come debba avvenire la divisione
dei beni tra i figli, lasciando solo le
quote astratte (ad esempio il 50% a un figlio e l’altro 50% all’altro), si
porrà poi la necessità di dividere
materialmente la comunione ereditaria. E questo, se non interviene
un accordo tra gli eredi, sarà fatto dal giudice in una causa che potrebbe
essere particolarmente costosa.
Per evitare contestazioni è meglio la
donazione o il testamento?
Tanto le
donazioni quanto il testamento possono essere contestati se
il genitore non rispetta le cosiddette quote di legittima, ossia quella quota
minima di eredità che il coniuge e i figli devono ricevere per legge. In
particolare:
- se c’è il coniuge e un solo figlio: al coniuge va un terzo dell’eredità e al figlio l’altro terzo. Del residuo terzo, il genitore può fare ciò che vuole, lasciandolo eventualmente anche al solo figlio o alla moglie.
- se c’è il coniuge e due o più figli: al coniuge va un quarto dell’eredità e ai figli i due quarti da dividere in parti uguali;
- se non c’è il coniuge e un solo figlio, quest’ultimo ha diritto ad almeno metà del patrimonio;
- se non c’è il coniuge e ci sono due o più figli, questi ultimi hanno diritto ad almeno due terzi del patrimonio.
Quindi, il
genitore che voglia anticipare l’eredità ai figli ha le seguenti scelte:
- può effettuare le donazioni ai figli quando è ancora in vita tenendo tuttavia conto che al coniuge e a tutti i figli deve comunque riservare le quote di legittima che potrà destinare loro sia con ulteriori atti di donazione, sia con il successivo testamento; difatti le donazioni fatte in vita si considerano come una anticipazione della legittima;
- può rimandare la divisione col testamento tenendo comunque conto delle suddette quote.
Dicevamo che
tanto le donazioni quanto il testamento possono essere contestati solo se
ledono le quote di legittima. Questa azione, che va sotto il nome di “azione di riduzione”, però può essere intrapresa:
- unicamente dal coniuge e dai figli (o, in assenza di questi ultimi, dai genitori);
- solo se il genitore è già morto;
- entro massimo 10 anni dall’apertura della successione.
Quindi se un
genitore fa a un figlio una donazione come anticipo dell’eredità privando gli
altri figli o il coniuge della quota di legittima, questi hanno un decennio dal
decesso del donante per contestare la donazione e “riprendersi” il bene.
Aspetti fiscali di donazione e testamento
Sotto un profilo fiscale, le imposte da versare sono identiche sia per la donazione che per la successione.
E difatti:
- l’imposta sulle donazioni o sulle successioni tra genitori e figli scatta solo per valori superiori a 1 milione: sull’eccedenza si applica l’aliquota al 4%;
- sia in caso di donazione che di successione, il figlio può usufruire del bonus prima casa se rispetta i requisiti previsti dalla legge.
Per ottenere il bonus prima casa, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
- il beneficiario non deve possedere alcun immobile adibito ad abitazione nello stesso Comune nel quale si richiede il bonus;
- il beneficiario non deve essere titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nel Comune ove si trova il nuovo immobile;
- il beneficiario deve avere – o stabilire entro 18 mesi dal nuovo rogito – la residenza nel Comune in cui si desidera acquistare l’immobile oggetto del bonus, oppure essere in grado di dimostrare di avere in quel Comune la sede di lavoro;
- il beneficiario non deve essere titolare di abitazioni in tutto il territorio nazionale acquistate in precedenza con agevolazioni; in alternativa deve cederle entro un anno dal nuovo rogito.
I benefici del bonus prima casa sono evidenti. Le imposte sono così determinate:
- l’imposta di registro è proporzionale nella misura del 2% del valore catastale anziché del 9%;
- l’imposta ipotecaria è fissa a 50 euro anziché al 2%;
- l’imposta catastale è fissa a 50 euro anziché all’1%.